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Mutuo 100%: tutto quello che c'è da sapere

I mutui casa al 100% sono finanziamenti particolari che, come dice il nome, finanziano l’importo del mutuo per il valore totale dell’immobile. È bene precisare che, per direttive specifiche della Banca d’Italia, gli istituti di credito finanziano un importo che oscilla fra il 50% e l’80% del valore immobiliare, che non prende a riferimento il prezzo d’acquisto, bensì la perizia effettuata da un esperto.

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Esistono però delle eccezioni che prevedono che l’ammontare del finanziamento concesso possa essere aumentato fino al 100% per coloro che ne dovessero avere le necessità. Questa opportunità viene in genere concessa a giovani coppie o altre categorie particolari di clienti che desiderano comprare la prima casa.

Vediamo nel dettaglio chi può accedere e quali garanzie vengono richieste.

 
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QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERLO?

Rispetto a un muto classico, il mutuo 100% richiede maggiori garanzie da parte del richiedente nei confronti della banca o istituto finanziario che dovrà concederlo, perché viene sempre esteso su una durata molto lungo che comporta un aumento dei tassi di interesse e di conseguenza il rischio di insolvenza è maggiore.

In particolare vengono richieste:

  • Una polizza assicurativa fideiussoria. Ha lo specifico obiettivo di coprire l’eccedenza fino al 20% del valore dell’immobile in garanzia rispetto all’80% massimo di norma erogato. Il cliente può inoltre scegliere se intestarla a se stesso e pagarla quindi personalmente, oppure se farla accendere dall’istituto erogatore che recupererà la spesa proponendo però uno spread più alto;

  • L’ipoteca sull’immobile. Come per tutti i mutui, anche con la concessione di un mutuo al 100% viene iscritta l’ipoteca sull’immobile acquistato, il quale di conseguenza rappresenterà una garanzia per la banca che, in caso di insolvenza da parte del cliente, potrà richiederne l’espropriazione e ricavare dalla sua vendita il rimborso della somma a cui aveva diritto. L’ipoteca può essere iscritta, inoltre, anche su un altro immobile di proprietà del titolare del mutuo o su altri beni, a patto però che il loro valore assicuri alla banca la possibilità di ottenere dalla relativa vendita il rimborso integrale della somma finanziata;

  • La presentazione di un terzo garante, ossia un terzo soggetto che garantisca il rimborso della somma nel caso in cui il cliente non fosse in grado di provvedervi personalmente.

 
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IL FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI PER LA PRIMA CASA E IL DECRETO SOSTEGNI

Fondamentale in quest’ambito è il Fondo di Garanzia per i mutui per la Prima Casa, instituito nel 2013, al fine di aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, coprendo una parte del mutuo: si tratta di un fondo, rifinanziato ogni anno dal Governo con importi variabili a seconda delle disposizioni della legge finanziaria: il Decreto Sostegni bis, in particolare, ha stabilito un aumento della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, elevandola dal 50% all’80% della quota capitale.

Tutti possono accedere a tale fondo, indipendentemente dal proprio reddito, ma sono previste una serie di categorie di beneficiari prioritari:

  • Giovani coppie, nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti di età inferiore a 35 anni;

  • Nuclei monogenitoriale con figli minori, persone singole non coniugate, separate, divorziate o vedove con almeno un figlio convivente minore;

  • Giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della Legge 28 giugno 2012 n. 92;

  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

L’operazione per la quale si richiede tale garanzia deve inoltre soddisfare determinati requisiti, quali:

  • L’immobile da acquistare deve essere destinato ad abitazione principale;

  • Non si deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo ad eccezione di quelli ceduti in eredità al momento della presentazione della richiesta;

  • La prima casa da acquistare non deve appartenere alla categoria catastale degli immobili signorili o di lusso (A1), ville (A8), castelli e palazzi storici (A9) né deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

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Articolo tratto dal Blog di facileimmobiliare

 

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