I mutui casa al 100% sono finanziamenti particolari che, come dice il nome, finanziano l’importo del mutuo per il valore totale dell’immobile. È bene precisare che, per direttive specifiche della Banca d’Italia, gli istituti di credito finanziano un importo che oscilla fra il 50% e l’80% del valore immobiliare, che non prende a riferimento il prezzo d’acquisto, bensì la perizia effettuata da un esperto.
Esistono però delle eccezioni che prevedono che l’ammontare del finanziamento concesso possa essere aumentato fino al 100% per coloro che ne dovessero avere le necessità. Questa opportunità viene in genere concessa a giovani coppie o altre categorie particolari di clienti che desiderano comprare la prima casa.
Vediamo nel dettaglio chi può accedere e quali garanzie vengono richieste.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERLO?
Rispetto a un muto classico, il mutuo 100% richiede maggiori garanzie da parte del richiedente nei confronti della banca o istituto finanziario che dovrà concederlo, perché viene sempre esteso su una durata molto lungo che comporta un aumento dei tassi di interesse e di conseguenza il rischio di insolvenza è maggiore.
In particolare vengono richieste:
Una polizza assicurativa fideiussoria. Ha lo specifico obiettivo di coprire l’eccedenza fino al 20% del valore dell’immobile in garanzia rispetto all’80% massimo di norma erogato. Il cliente può inoltre scegliere se intestarla a se stesso e pagarla quindi personalmente, oppure se farla accendere dall’istituto erogatore che recupererà la spesa proponendo però uno spread più alto;
L’ipoteca sull’immobile. Come per tutti i mutui, anche con la concessione di un mutuo al 100% viene iscritta l’ipoteca sull’immobile acquistato, il quale di conseguenza rappresenterà una garanzia per la banca che, in caso di insolvenza da parte del cliente, potrà richiederne l’espropriazione e ricavare dalla sua vendita il rimborso della somma a cui aveva diritto. L’ipoteca può essere iscritta, inoltre, anche su un altro immobile di proprietà del titolare del mutuo o su altri beni, a patto però che il loro valore assicuri alla banca la possibilità di ottenere dalla relativa vendita il rimborso integrale della somma finanziata;
La presentazione di un terzo garante, ossia un terzo soggetto che garantisca il rimborso della somma nel caso in cui il cliente non fosse in grado di provvedervi personalmente.
IL FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI PER LA PRIMA CASA E IL DECRETO SOSTEGNI
Fondamentale in quest’ambito è il Fondo di Garanzia per i mutui per la Prima Casa, instituito nel 2013, al fine di aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, coprendo una parte del mutuo: si tratta di un fondo, rifinanziato ogni anno dal Governo con importi variabili a seconda delle disposizioni della legge finanziaria: il Decreto Sostegni bis, in particolare, ha stabilito un aumento della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, elevandola dal 50% all’80% della quota capitale.
Tutti possono accedere a tale fondo, indipendentemente dal proprio reddito, ma sono previste una serie di categorie di beneficiari prioritari:
Giovani coppie, nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti di età inferiore a 35 anni;
Nuclei monogenitoriale con figli minori, persone singole non coniugate, separate, divorziate o vedove con almeno un figlio convivente minore;
Giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della Legge 28 giugno 2012 n. 92;
Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
L’operazione per la quale si richiede tale garanzia deve inoltre soddisfare determinati requisiti, quali:
L’immobile da acquistare deve essere destinato ad abitazione principale;
Non si deve essere proprietario di altri immobili a uso abitativo ad eccezione di quelli ceduti in eredità al momento della presentazione della richiesta;
La prima casa da acquistare non deve appartenere alla categoria catastale degli immobili signorili o di lusso (A1), ville (A8), castelli e palazzi storici (A9) né deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
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Articolo tratto dal Blog di facileimmobiliare
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